Sicurezza aziendale

La presente iniziativa formativa prevede l’erogazione di corsi obbligatori sulla sicurezza finalizzati a garantire che i lavoratori abbiano le conoscenze necessarie per operare in modo sicuro, riducendo il rischio di infortuni e malattie professionali. Permette all’azienda di essere in regola con le normative, evitando sanzioni, e crea una cultura della sicurezza condivisa. Include corsi come primo soccorso, formazione specifica (medio e alto), formazione per preposto e per datori di lavoro.

Moduli

- Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio alto

- Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio medio

- Formazione per Addetto al primo soccorso (gruppo B e C)

- Corso di Sicurezza per Preposto

- Corso di Sicurezza per Datori di Lavoro

Le conoscenze previste in uscita riguardano i contenuti definiti ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. , del d.m. 388 del 2003, dell’Accordo Stato Regioni 26/01/2012 e Accordo Stato – Regioni n°59 del 17/04/2025 e fanno riferimento all’ADA.24.03.09 (ex ADA.25.235.868) – Individuazione e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro

Carmela Linda Di Agostino

diagostino@immaginazioneelavoro.it

Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio alto

Il modulo rappresenta il percorso di formazione specifica rischio alto ai sensi dell'art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n°59 del 17/04/2025 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione specifici e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

Destinatari

Il corso è destinato a tutti i lavoratori, nuovi ingressi, di aziende a rischio alto, appartenenti quindi a settori quali costruzioni, industria alimentare, legno, tessile, manifatturiero, energia, chimica, sanità servizi residenziali.

Modalità formativa

Formazione sicurezza lavoratori specifica rischio medio

Il modulo rappresenta il percorso di formazione specifica rischio medio ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni n°59 del 17/04/2025 per tutti i lavoratori impiegati in azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione specifici e i relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri colleghi.

Destinatari

Il corso è destinato a tutti i lavoratori, nuovi ingressi, di aziende a rischio medio, appartenenti quindi a settori quali costruzioni, industria alimentare, legno, tessile, manifatturiero, energia, chimica, sanità servizi residenziali.

Modalità formativa

Formazione per Addetto al primo soccorso (gruppo B e C)

Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D. Lgs. 81/08). Il programma formativo, definito dal DM 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs.81/08, si sviluppa su 3 moduli e ha durata 12 ore (aziende gruppo B e C)

Destinatari

Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso

Modalità formativa

Corso di Sicurezza per Preposto

Il corso è strutturato in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, che abroga e sostituisce integralmente il precedente Accordo del 21 dicembre 2011. Il percorso formativo ha una durata minima di 12 ore, articolato in 4 moduli tematici: Giuridico-normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, e Comunicazione e informazione. Il corso è aggiuntivo e specifico rispetto alla formazione obbligatoria per lavoratori e può essere avviato solo dopo il completamento della formazione generale e specifica prevista per i lavoratori. I contenuti recepiscono le novità introdotte dalla Legge 215/2021, che ha rafforzato obblighi e poteri del preposto, inclusa la facoltà di interrompere le attività in caso di rischio imminente.

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i soggetti che svolgono, di fatto o per nomina formale, la funzione di Preposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione. Rientrano in questa categoria i capi squadra, i capi reparto, i capi turno, i team leader, i responsabili di cantiere e figure analoghe, indipendentemente dalla denominazione adottata dal singolo CCNL di riferimento. Sul piano degli inquadramenti contrattuali, il target comprende tipicamente lavoratori collocati nei livelli intermedi delle categorie operaia e impiegatizia (es. 3°-5° livello nei principali CCNL di industria, edilizia, logistica e terziario). La partecipazione è obbligatoria anche per i preposti già formati, tenuti al nuovo aggiornamento biennale previsto dall'Accordo 2025, con scadenze differenziate in base alla data dell'ultima formazione ricevuta.

Modalità formativa

Corso di Sicurezza per Datori di Lavoro

La grande novità dell'Accordo Stato-Regioni 2025 è proprio l'introduzione di un corso obbligatorio per i Datori di Lavoro, cosa che prima non esisteva. Il corso ha una durata minima di 16 ore, suddiviso in due moduli: uno giuridico-normativo e uno dedicato all'organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro già in attività al momento della pubblicazione dell'Accordo hanno due anni di tempo per completare la formazione iniziale, entro il 24 maggio 2027.

Destinatari

Il corso è rivolto a tutti i soggetti che rivestono la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, ovvero al soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, al soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa. Rientrano nel target i titolari di impresa individuale, i legali rappresentanti di società di capitali e di persone, gli amministratori delegati con delega in materia di sicurezza, i direttori generali con poteri datoriali. Sul piano degli inquadramenti, la figura non è normata da CCNL ma da obblighi di legge che prescindono dalla dimensione aziendale, dal settore produttivo e dal numero di dipendenti. Sono esonerati dalla partecipazione i datori di lavoro che abbiano già svolto la formazione come dirigente ai sensi dell'Accordo 2011, nonché i datori di lavoro già formati come DL-RSPP secondo i previgenti accordi, purché in regola con gli aggiornamenti.

Modalità formativa