Sia che si tratti di rapporti di lavoro “intermittenti”, ex artt. 33 e seguenti Dlgs. 276/2003 e/o cosiddetti “extra”, ex art. 10 comma 3 Dlgs 368/2001, è previsto il versamento del contributo per la disoccupazione involontaria, comprensivo dello 0,30% destinato alla formazione continua.
Pertanto i lavoratori che rientrano nelle suddette tipologie possono partecipare alle attività formative finanziate dagli Avvisi emanati da For.Te.
Ovviamente dovrà essere garantito il cofinanziamento privato obbligatorio, nel rispetto dei Regolamenti comunitari (De minimis e Aiuti di Stato) e delle regole del Fondo.
Nel caso in cui il lavoratore “intermittente” sia un lavoratore stagionale si applicano le regole del cofinanziamento previste per i lavoratori stagionali.
No, il Contributo Privato Obbligatorio può essere distribuito fra tutte le voci del Piano.
La Piattaforma informatica di presentazione è stata progettata per essere fruibile sui browsers di comunce utilizzo:
– Firefox (versione 30.0) per computer con sistema operativo Windows o Apple Macintosh
– Chrome (versione 35.0) per computer con sistema operativo Windows o Apple Macintosh
– Safari (versione 537) per computer con sistema operativo Windows o Apple Macintosh
– Internet Explorer 11 o 10 su computer con sistema operativo Windows.
No, solo per quelle che non risultano aderenti a For.Te.
Sì, è possibile.
Per struttura interna si intende l’ufficio o la funzione appartenente al Soggetto presentatore incaricata della formazione del personale. Si rimanda alla Guida alla presentazione dei Piani per i documenti da caricare.
Per determinare il comparto di appartenenza e quindi la corretta linea di finanziamento, For.Te. mette ha disposizione lo Strumento di conversione ATECO – Comparto (CTS – LST – ASE)
Possono attuare i Piani formativi i soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Strutture interne alle imprese, ove esistenti;
b) Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane;
c) Soggetti accreditati presso For.Te. sulla base dell’apposito Regolamento (le procedure di accreditamento sono chiuse e tale requisito non sarà più contemplato nei prossimi Avvisi) ;
d) Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
e) Società di consulenza e formazione non in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b) e/o d) con almeno 5 anni di presenza sul mercato e un fatturato di almeno 500.000,00 nell’ultimo bilancio approvato, riferito alle sole attività formative;
f) ATI o ATS; in tal caso, il soggetto capofila dovrà essere uno di quelli indicati alle precedenti lettere. In questo caso il calcolo del punteggio sarà determinato dalla media dei diversi punteggi dei diversi soggetti attuatori.